Scuola Convenevole da Prato

12 – Richiesta permesso per fruizione diritto di formazione (art. 64 CCNL)

FORM DI RICHIESTA

    N.B. I campi con (*) sono obbligatori

    Cognone e Nome (*)

    in qualità di

    telefono (*)

    email (*)

    Chiede, ai sensi dell'art. 64 del CCNL Comparto scuola, un permesso per la la fruizione del diritto di formazione (max 5 giorni)

    Per il seguente corso (indicare titolo, ente erogatore, ecc.)

    Per giorni

    dal (*) , al (*)

    si allega documentazione (eventuale)

    Al rientro a scuola il dipendente avrà cura di far pervenire copia dell'attestazione di partecipazione al corso

    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/2016)
    Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof. Fedi Marco, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
    Finalità del trattamento
    Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
    1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
    2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa
    3. tutela dei diritti in sede giudiziaria.
    Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

    Controllare attentamente i dati prima dell'invio

    Dopo l'invio il richiedente riceverà una mail di notifica al proprio indirizzo di posta

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO (ART. 64 CCNL)

    1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
    2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
    3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
    4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
    5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
    6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
    7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
    8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
    9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
    10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
    11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
    12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
    13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.